La sola richiesta di voltura catastale non costituisce accettazione tacita di eredità

La sola richiesta di voltura catastale non costituisce accettazione tacita di eredità
21 Febbraio 2019: La sola richiesta di voltura catastale non costituisce accettazione tacita di eredità 21 Febbraio 2019

Con l’ordinanza n. 32770/2018, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di accettazione dell’eredità.

Nel caso di specie, due sorelle avevano citato in giudizio la loro zia, chiedendo che il Tribunale adito, dopo averle dichiarate eredi della defunta madre, condannasse la convenuta a restituire loro la somma di euro 18.592,45, incassata quale presunta erede della defunta, e procedesse alla divisione di un immobile di proprietà per pari quote della de cuius e della convenuta.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale dichiarava le attrici eredi della madre defunta e condannava la convenuta alla restituzione della succitata somma, disponendo il prosieguo dell’ulteriore fase istruttoria.

La convenuta proponeva appello avverso la predetta pronuncia.

L’impugnazione veniva accolta dalla Corte di Appello di Firenze, che sottolineava come “la dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale dell'immobile ricompreso pro quota nell'asse ereditario, cui le appellate avevano atteso nel corso dell'anno 1993, in quanto atti da compiere in via obbligatoria, non valevano senz'altro ad integrare gli estremi dell'atto presupponente necessariamente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.”.

In ogni caso, secondo la Corte territoriale, la mancanza di un’accettazione tacita dell’eredità poteva dedursi altresì dal comportamento complessivo tenuto dalle appellate, le quali si erano “limitate alle uniche due surriferite incombenze e per almeno dieci anni mai avevano posseduto o rivendicato beni ereditari e, per giunta, avevano rinunciato espressamente, nel 1997 e nel 2002 - in tale seconda evenienza nell'interesse delle rispettive figlie - all'eredità materna”.

Pertanto, alla luce della condotta complessiva mantenuta dalle due sorelle, la volontà di rinunciare all'eredità doveva ritenersi “prevalente rispetto all'efficacia ex art. 476 c.c. di denuncia di successione e voltura catastale".

Avverso tale sentenza le appellate proponevano ricorso per cassazione, denunciando ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 476 e 519 c.c..

Secondo le ricorrenti, infatti, la voltura catastale, a differenza della denunzia di successione, che costituisce atto avente unicamente valenza fiscale, ha valenza civilistica e dunque costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità.

Peraltro, sottolineavano le ricorrenti, all'epoca dei fatti oggetto della causa, ai fini della volturazione catastale, "era necessaria autonoma richiesta ai competenti uffici da parte del chiamato all'eredità".

Pertanto, la successiva rinuncia doveva essere considerata assolutamente inefficace in virtù del principio semel heres semper heres.

I Giudici di Piazza Cavour, però, hanno respinto il ricorso.

La Corte ha osservato anzitutto che “da tempo che l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. 17.11.1999, n. 12753)”.

Ciò posto, nel caso in esame, per un verso, era da escludere la sussistenza di "anomalie motivazionali", come quelle indicate nella sentenza SS.UU. n. 8053 del 7.4.2014 e, in particolare, la presenza di una motivazione “apparente”.

Per altro verso, la Corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico connotante la res litigiosa, ovvero ha provveduto al riscontro della valenza del complessivo comportamento tenuto dalle eredi "chiamate".

In ogni caso, l'iter motivazionale è risultato “assolutamente congruo ed esaustivo ed in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica”.

Infine, la Corte di Cassazione ha in ogni caso precisato che “la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo [cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980], secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius"); dall'altro, che è indubitabile che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4783)”.

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